keyboard_tab Digital Market Act 2022/1925 IT
BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LV LT MT NL PL PT RO SK SL SV print pdf
- 1 Articolo 16 Avvio di un'indagine di mercato
- 1 Articolo 25 Impegni
CAPO I
OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
CAPO II
GATEKEEPER
CAPO III
PRATICHE DEI GATEKEEPER CHE SONO SLEALI O CHE LIMITANO LA CONTENDIBILITÀ
CAPO IV
INDAGINE DI MERCATO
CAPO V
POTERI DI INDAGINE, DI ESECUZIONE E DI MONITORAGGIO
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI
- gatekeeper
- servizio di piattaforma di base
- servizio della società dell'informazione
- settore digitale
- servizi di intermediazione online
- motore di ricerca online
- servizio di social network online
- servizio di piattaforma per la condivisione di video
- servizio di comunicazione interpersonale indipendente dal numero
- sistema operativo
- browser web
- assistente virtuale
- servizi di cloud computing
- negozi di applicazioni software
- applicazione software
- servizio di pagamento
- servizio tecnico che supporta servizi di pagamento
- sistema di pagamento per gli acquisti in-app
- servizio di identificazione
- utente finale
- utente commerciale
- posizionamento
- risultati di ricerca
- dati
- dati personali
- dati non personali
- impresa
- controllo
- interoperabilità
- fatturato
- profilazione
- consenso
- organo giurisdizionale nazionale
- impegni 14
- decisione 12
- indagine 10
- mercato 9
- gatekeeper 8
- articolo 7
- basava 6
- interessato 6
- articoli 5
- la 5
- obblighi 4
- norma 4
- qualora 4
- vincolanti 4
- rende 4
- esecuzione 4
- pertinenti 4
- procedimenti 4
- atto 4
- dagli 4
- sanciti 4
- osservanza 4
- garantire 4
- riaprire 3
- informazioni 3
- avvio 3
- fatti 3
- sostanziale 3
- modifica 3
- verificata 3
- casi: 3
- seguenti 3
- inesatte 3
- fuorvianti 3
- incomplete 3
- propria 2
- procedimento 2
- ritenga 2
- presentati 2
- chiarisce 2
- ragioni 2
- conclude 2
- pertinente 2
- assumersi 2
- parti 2
- offra 2
- corso 2
- iniziativa 2
- articoli 2
- sensi 2
Articolo 25
Impegni
1. Qualora nel corso dei procedimenti a norma dell'articolo 18 il gatekeeper interessato offra di assumersi impegni relativi ai pertinenti servizi di piattaforma di base tali da garantire l'osservanza degli obblighi sanciti dagli articoli 5, 6 e 7, la Commissione può adottare un atto di esecuzione che rende tali impegni vincolanti per tale gatekeeper e dichiarare che il proprio intervento non è più giustificato. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 50, paragrafo 2.
2. La Commissione può, su richiesta o di propria iniziativa, riaprire mediante decisione i pertinenti procedimenti nei seguenti casi:
a) | si è verificata una modifica sostanziale di uno dei fatti su cui si basava la decisione; |
b) | il gatekeeper interessato contravviene agli impegni assunti; |
c) | la decisione si basava su informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti trasmesse dalle parti; |
d) | gli impegni non sono efficaci. |
3. Qualora ritenga che gli impegni presentati dal gatekeeper interessato non siano tali da garantire l'effettiva osservanza degli obblighi sanciti dagli articoli 5, 6 e 7, la Commissione chiarisce le ragioni per cui non rende vincolanti tali impegni nella decisione che conclude il pertinente procedimento.
Articolo 16
Avvio di un'indagine di mercato
1. Quando intende procedere a un'indagine di mercato in vista dell'eventuale adozione di decisioni a norma degli articoli 17, 18 e 19, la Commissione adotta una decisione di avvio di un'indagine di mercato.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, la Commissione può esercitare i propri poteri di indagine in conformità del presente regolamento prima di avviare un'indagine di mercato a norma di tale paragrafo.
3. La decisione di cui al paragrafo 1 indica:
a) | la data di avvio dell'indagine di mercato; |
b) | la descrizione della questione oggetto dell'indagine di mercato; |
c) | le finalità dell'indagine di mercato. |
4. La Commissione può riaprire un'indagine di mercato che ha chiuso nei seguenti casi:
a) | si è verificata una modifica sostanziale di uno dei fatti su cui si basava una decisione adottata ai sensi degli articoli 17, 18 o 19; o |
b) | la decisione adottata ai sensi degli articoli 17, 18 o 19 si basava su informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti. |
5. La Commissione può chiedere a una o più autorità nazionali competenti di assisterla nella sua indagine di mercato.
Articolo 25
Impegni
1. Qualora nel corso dei procedimenti a norma dell'articolo 18 il gatekeeper interessato offra di assumersi impegni relativi ai pertinenti servizi di piattaforma di base tali da garantire l'osservanza degli obblighi sanciti dagli articoli 5, 6 e 7, la Commissione può adottare un atto di esecuzione che rende tali impegni vincolanti per tale gatekeeper e dichiarare che il proprio intervento non è più giustificato. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 50, paragrafo 2.
2. La Commissione può, su richiesta o di propria iniziativa, riaprire mediante decisione i pertinenti procedimenti nei seguenti casi:
a) | si è verificata una modifica sostanziale di uno dei fatti su cui si basava la decisione; |
b) | il gatekeeper interessato contravviene agli impegni assunti; |
c) | la decisione si basava su informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti trasmesse dalle parti; |
d) | gli impegni non sono efficaci. |
3. Qualora ritenga che gli impegni presentati dal gatekeeper interessato non siano tali da garantire l'effettiva osservanza degli obblighi sanciti dagli articoli 5, 6 e 7, la Commissione chiarisce le ragioni per cui non rende vincolanti tali impegni nella decisione che conclude il pertinente procedimento.
whereas